Il Codice deontologico dell’OTIA /8
Rapporti con i colleghi
In questa puntata del ciclo sul codice deontologico, il giurista Spartaco Chiesa esamina il tema dei rapporti con i colleghi.
Il Capitolo 8 del Codice tocca un punto fondamentale relativo ai rapporti interni all’Ordine, ossia il comportamento di ogni suo membro nei confronti dei colleghi (in particolare appartenenti al medesimo campo professionale) che – viene precisato fin dall’inizio – dev’essere in ogni sua espressione «rigorosamente leale e rispettoso delle persone» (art. 8.1), concetti ripresi dalla prima norma personale di cui all’art. 4.1. In altre parole, il Codice deontologico ritiene essenziale che la relazione di concorrenza fra colleghi, connaturale a ogni attività commerciale o professionale, non sconfini nella scorrettezza a detrimento dell’immagine dell’Ordine e dei professionisti che esso rappresenta. Al proposito ci si permette di rinviare al contributo n. 3 di questa rubrica, dove si accenna alle analogie tra tale precetto del Codice e la legislazione federale in materia di concorrenza (LCSl).
Sempre in questo ordine di idee, la stessa normativa impone in particolare a ingegneri e architetti di astenersi «da ogni pratica denigratoria nei confronti di colleghi, segnatamente in merito alla loro attività professionale» (art. 8.2). Questo articolo – pur da un diverso punto di vista – ricorda l’art. 4.10 delle Norme personali, nonché l’art. 17 lett. f LEPIA, dedicati ai criteri di divulgazione – al pubblico o a cerchie ristrette di persone o a singoli individui – dell’attività professionale dei membri dell’OTIA. La LEPIA recita al proposito che chi esercita la professione di ingegnere o di architetto nel Canton Ticino deve «osservare i principi di collegialità e di divieto di concorrenza sleale, evitando in particolare ogni forma di pubblicità non conforme alla dignità della professione», mentre la corrispondente norma del Codice ne è una precisazione, con l’aggiunta secondo cui «è vietata ogni forma di pubblicità comparativa», nel senso di esprimere o di lasciar intendere – ad esempio – una maggior competenza o una maggior esperienza propria nei confronti di uno o più colleghi o della categoria in generale; ciò che – in senso contrario – corrisponde nell’effetto a denigrare colleghi, rispettivamente la loro attività professionale. Il dettato dell’art. 8.2 vale sia in generale (ad esempio in occasione di esternazioni critiche di qualsiasi tipo), sia nell’ambito di mezzi pubblicitari o di semplice divulgazione della propria attività.
Per la sua importanza, appare poi opportuno un accenno particolare all’art. 8.5 del Codice deontologico; esso vieta ai membri dell’OTIA «ogni pratica che tenda a farsi aggiudicare un mandato privato o una commessa pubblica sulla base di un’offerta ingannevole relativamente alle prestazioni e ai costi, ossia formulata in modo da sottovalutare coscientemente l’onere dell’opera». A prima vista, ci si potrebbe chiedere il motivo che ha indotto a collocare questa norma nel capitolo dedicato ai rapporti con i colleghi; sennonché – a ragion veduta – appare evidente che la stessa concerne la fattispecie in cui offerte ingannevoli sono intese in generale ad avvantaggiarne gli autori a discapito dei concorrenti, ciò che emerge in particolare nell’ambito di commesse pubbliche. In ogni caso, per mezzo di un’offerta ingannevole, è vero che si intende trarre in errore anzitutto il destinatario della stessa – privato o pubblico che sia – che viene in tal modo – di proposito – informato erroneamente su elementi essenziali di un futuro possibile contratto, come le prestazioni del professionista o dell’appaltatore, o come i costi dell’opera. A proposito di quest’ultimi, si ricorda che ingegneri e architetti, chiamati a svolgere un mandato professionale, sono tenuti tra l’altro ad allestire un «preventivo dei costi complessivi, rispettivamente una previsione calcolata dei medesimi, che sia il più possibile diligente e precisa» (art. 6.1); già quindi su questa base esiste un obbligo di correttezza del professionista.
È vero però anche – ed è ciò che entra con forza nel capitolo dei rapporti con i colleghi – che un’offerta ingannevole costituisce una grave scorrettezza nei loro confronti e ciò per due diversi motivi: da un lato essa configura un’infrazione all’art. 4.2 del Codice deontologico che – relativamente all’ambito dei concorsi – richiama esplicitamente «le regole comportamentali del corrispondente regolamento SIA», mentre – d’altro canto – la fattispecie viene a corrispondere a un atto di grave slealtà nei confronti di quei colleghi che – anch’essi offerenti riguardo allo stesso mandato privato o alla stessa commessa pubblica – hanno lealmente presentato offerte corrette, sia quanto alle prestazioni, sia quanto ai costi, ossia in conformità con l’art. 6.1 del Codice.
Si osservi in aggiunta che le citate regole comportamentali – formulate all’art. 12 del Regolamento SIA 142 (versione 2009) – concernono i motivi di esclusione dalla partecipazione a un concorso e il divieto per i concorrenti «di prendere contatti diretti con il committente, con la giuria, o un esperto in merito a questioni riguardanti il concorso prima della formulazione del giudizio» (art. 12.3), rispettivamente il divieto di «intraprendere azioni per sollecitare il mandato in contrasto con le raccomandazioni della giuria» (art. 12.4), ovvero chiedendo di essere indebitamente avvantaggiati rispetto agli altri partecipanti. Anche qui si tratta di dettati importanti che rientrano nel campo dei rapporti con i colleghi nel contesto specifico di concorsi.
Infine, non appare fuori luogo osservare che le stesse regole di lealtà e di correttezza nei confronti di colleghi valgono anche nel caso di mandati di studio paralleli.
I contributi di Spartaco Chiesa sul codice deontologico dell'OTIA sono raccolti in questo dossier.