SIA: Nuova scheda tecnica?
Le due commissioni centrali, ovvero la Commissione centrale per le norme (ZN) e la Commissione centrale per i regolamenti (ZO), si incontrano una volta l’anno per discutere varie tematiche. La seduta di quest’anno verteva su due argomenti cruciali, vale a dire la documentazione sulla costruzione e la questione dei periti specializzati nel valutare i danni causati dai vizi di costruzione.
Dopo due riunioni avute luogo in separata sede, entrambe le commissioni si sono incontrate per una seduta comune, iniziata con un’interessante presentazione sul tema della psicologia architettonica. Uno psichiatra ha condotto i partecipanti nei meandri di un edificio fittizio, passando in rassegna gli aspetti normali, funzionali e legati alla sensazione del «benessere». Durante la cena è nata un’animata discussione tra i rappresentanti della «coscienza tecnica» e gli esponenti della «coscienza politico-regolamentare» della SIA.
Maggiore integrazione delle norme europee?
In occasione della seduta comune, avvenuta il giorno successivo, i partecipanti hanno tratto un bilancio intermedio sulla politica normativa SIA approvata due anni or sono. Riassumendo, la maggior parte degli obiettivi intermedi può dirsi raggiunta, e questo è quanto emerso dalla discussione.
Solo per quanto attiene le nuove forme di pubblicazione e la successiva integrazione delle norme europee, che in futuro potrebbe interessare eventualmente anche l’ambito contrattuale, le voci non erano del tutto unanimi. Si è discusso soprattutto sulla possibile elaborazione di una scheda tecnica inerente l’ampio concetto della documentazione sulla costruzione.
Gli ingegneri civili hanno le idee piuttosto chiare in merito a chi debba fare cosa e quando, e ciò grazie anche alle indicazioni contenute nella norma SIA 260. Tra gli ingegneri impiantisti e i molti altri specialisti regna invece un po’ più di confusione. Anche per gli architetti, in particolare quando sono chiamati a dirigere l’intero progetto, sarebbero auspicabili direttive meglio definite.
Benché alcuni grandi studi di progettazione e committenti si avvalgano già di disposizioni univoche e la Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) faccia il possibile per implementarne di simili, non è ancora stato definito in modo chiaro quali dovranno essere i contenuti della nuova scheda tecnica e se il documento andrà elaborato sotto la responsabilità della Commissione centrale per le norme (ZN) e la Commissione centrale per i regolamenti (ZO). Quel che è certo è che occorre fare una netta distinzione tra il capitolato d’oneri con le diverse convenzioni di utilizzo, impiegato dal committente quale direttiva, la documentazione di progetto che funge da protocollo del processo e la documentazione sulla costruzione, intesa come una descrizione e una sorta di «istruzione per l’uso» dell’opera. Il progetto dovrà essere avviato con la collaborazione di tutte le parti coinvolte.
Periti autodesignati
Da ultimo è sorta una discussione in merito all’apparizione sempre più frequente di «periti», in parte incaricati in modo autonomo, che attestano (norme alla mano) vizi e difetti effettivi o presunti, facendo del processo di costruzione un ammasso sempre più grande di perizie e stime.
Dalla discussione è emerso che non tutte le pretese vanno respinte, poiché la pressione sui costi (talvolta generata dai pianificatori stessi) conduce a una riduzione ai minimi termini della propria prestazione. Eventuali errori o disposizioni formulate in modo poco preciso comportano successivi lavori di miglioria e numerose aggiunte che compensano i presunti utili risultanti dall’aggiudicazione.
Inizialmente i presenti non riuscivano a trovare un accordo, in seguito si è deciso di ottimizzare la formazione in materia e proporre speciali convegni sul tema. Il settore della pianificazione si vedrà impegnato nel discutere la questione ancora per qualche tempo.
In occasione della seduta, si è ribadito anche lo stretto nesso esistente tra le norme tecniche e quelle contrattuali. Ora che il Comitato direttivo non c’è più è infatti assolutamente necessario trovare un’altra modalità di coordinamento. In assenza di un organo responsabile, la funzione dovrà essere rivestita in buona parte dall’Ufficio amministrativo SIA.