Il codice deontologico dell'OTIA /5
In questo stesso capitolo, il Codice deontologico tratta anche del rispetto delle leggi: in particolare l’art. 4.7 impone ai membri dell’Ordine di non «accettare incarichi, anche solo temporanei, da assumere direttamente o indirettamente, che siano incompatibili con le leggi e con le normative che disciplinano la loro professione».
Il rispetto delle leggi
Nella rubrica relativa al commento di alcune norme del Codice deontologico (cfr. Archi 4/2015, Archi 6/2015, Archi 2/2016 e Archi 4/2016) finora l’attenzione è stata posta sulle «Norme personali», oggetto dell’art. 4 del Codice. Si tratta di precetti relativi al comportamento personale di ingegneri e architetti, ossia non specificatamente attinenti a fattispecie meritevoli di una trattazione separata, come le attività collaterali, i doveri verso i committenti, i rapporti con gli enti pubblici ecc. In questo stesso capitolo, il Codice deontologico tratta anche del rispetto delle leggi: in particolare l’art. 4.7 impone ai membri dell’Ordine di non «accettare incarichi, anche solo temporanei, da assumere direttamente o indirettamente, che siano incompatibili con le leggi e con le normative che disciplinano la loro professione». La rilevanza di questo disposto sta nel fatto che in tal modo l’Ordine attribuisce a ogni suo membro una responsabilità particolare, facendogli obbligo di giudicare lui stesso la correttezza del proprio agire al momento di assumere un incarico professionale. Questo significa che il professionista, anche sotto questo profilo, ossia al di là dello svolgimento corretto dei compiti tecnici che gli competono, deve avere un’idea sufficientemente precisa di ciò che la legge e la deontologia professionale gli permettono di compiere. In altre parole, anche in questa direzione egli dovrà esercitare quel rigoroso autocontrollo e quella responsabile vigilanza critica che il «Principio orientativo» d’introduzione al Codice deontologico gli chiede di applicare relativamente al rapporto fra la sua attività professionale e lo spazio sociale, nonché l’ambiente in cui si trova a operare.
Al successivo art. 4.8 il Codice recita poi: «In particolare essi [ingegneri e architetti] devono astenersi dall’assumere mandati che la committenza intenda conferire loro in contrasto con la legge». Al proposito deve anzitutto essere chiarito – per una miglior comprensione – che la locuzione «in contrasto con la legge» non è riferita ai «mandati», ma al «processo di conferimento» dei medesimi. Questa fattispecie ricorda immediatamente quella dell’eventuale richiesta rivolta da un ente pubblico a un ingegnere o a un architetto di assumere un incarico diretto a dispetto della procedura per le commesse pubbliche. Alludendo a un tema noto, vale la pena di ricordare i principi che reggono questo tipo di incarico, così come formulati nella Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 che distingue diversi tipi di procedura fra cui troviamo anche l’incarico diretto – senza bando di gara – che tuttavia è definito come una forma eccezionale di aggiudicazione, data solo nei casi elencati all’art. 13 della legge. La scelta della procedura nel caso di commesse pubbliche è di competenza di tutti i committenti che sottostanno a questa normativa e che sono elencati esaustivamente all’art. 2 LCPubb; a loro incombe la responsabilità di applicare correttamente la legge che comprende anche – se del caso – la verifica dei presupposti per poter evitare la complessità procedurale, quindi il dispendio di tempo e di denaro connessi con una «procedura libera» o «selettiva». Ne consegue che agisce in modo contrario alla legge il committente che affida a un ingegnere o a un architetto un incarico diretto ancorché in assenza dei presupposti dell’art. 13 LCPubb. Ai sensi di questa normativa la responsabilità formale, né una corresponsabilità per tale scorrettezza non possono essere addossate al professionista cui l’incarico diretto viene conferito; ciò che emerge implicitamente in particolare all’art. 41 («In caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale amministrativo … rinvia la decisione al committente») e all’art. 42 LCPubb («I committenti rispondono per i danni se viene accertata l’illiceità del loro agire»). Sennonché, il Codice deontologico dell’OTIA che – come abbiamo appena visto – impone ai propri membri di essere coscienziosamente orientati anche sulle leggi che concernono la loro attività professionale, fa loro obbligo di verificare – per conto proprio – i presupposti per l’assunzione di un incarico pubblico e di discostarsene qualora il loro giudizio contrasti con la scelta del committente: «Avvertita una simile situazione, sono tenuti a renderne immediatamente attento il committente e se questi non modifica la sua scelta, devono rinunciare al mandato» (art. 4.8). Parrebbe questo un comportamento «coraggioso» richiesto ai membri dell’
OTIA, ma in realtà esso è solo perfettamente in linea con il dettato di ossequio delle leggi e con il principio generale della «correttezza» formulato al primo articolo del Codice deontologico: chi si adeguasse alla volontà di enti pubblici che intendessero eludere disposizioni imperative, ne diverrebbe complice, ponendosi nella situazione di chi arbitrariamente non vuole riconoscere i valori che stanno alla base della LCPubb, elencati all’art. 1 della legge, ossia trasparenza delle procedure, efficace libera concorrenza fra gli offerenti, parità di trattamento, aggiudicazioni imparziali. In conclusione, molto opportunamente il Codice vuole che i membri dell’Ordine tengano un atteggiamento di fermezza e rendano chiara la loro volontà di non accondiscendere a richieste contrarie alle leggi, fino alla rinuncia all’incarico.