Responsabilità per la direzione dei lavori di garanzia
Con il collaudo dell’opera iniziano a decorrere i termini di garanzia. Durante la fase di garanzia, il committente non è unicamente a beneficio di una serie di diritti, ma ha pure degli obblighi legali. Per l’architetto e l’ingegnere, il sistema contrattuale definito dai regolamenti SIA crea una serie di obblighi non sempre considerati con la necessaria attenzione.
Nel processo di realizzazione di un’opera edile e di genio civile, il collaudo è il momento decisivo per la verifica dell’opera conformemente agli accordi contrattuali, per il trapasso dei rischi legati all’opera (dall’appaltatore al committente) e per l’inizio del periodo di garanzia. Ne risulta che ogni attore coinvolto non solo avrebbe tutto l’interesse a eseguire il collaudo dell’opera (aspetto evidente, ma nella pratica troppo sovente dimenticato), ma il collaudo dovrebbe essere eseguito con il necessario rigore e formalismo, nel rispetto degli art. 157 e seg. della Norma SIA 118. Ciò implica evidentemente che la Norma SIA 118 sia parte integrante del contratto di appalto, fatto che stranamente non si verifica sistematicamente nella pratica.
Se durante il collaudo le parti scoprono dei difetti, essi devono essere annotati nel verbale di collaudo e le parti devono definire le modalità di riparazione dell’opera. In caso contrario, la successiva notifica di difetti riscontrabili al collaudo implica la perdita del rispettivo diritto di garanzia.
Per ogni difetto scoperto successivamente alla data di collaudo, il sistema del Codice delle obbligazioni (CO) impone una sua notifica immediata. Entro qualche giorno dalla scoperta del difetto, il committente ha l’obbligo di notificarlo all’appaltatore tramite lettera (meglio raccomandata), descrivendo con una certa precisione il difetto, pena la perdita del diritto di garanzia. Se nel caso concreto è applicabile la Norma SIA 118, tra il collaudo e il termine di 2 anni dal collaudo, il committente non ha di principio un obbligo di notifica immediata. Ha la facoltà di attendere lo scadere del periodo di reclamo dei difetti e segnalare una sola volta l’insieme dei difetti riscontrati (art. 172 e seg. SIA 118, ed. 2013). Per difetti importanti o difetti che potrebbero aggravarsi e causare dei danni collaterali, la notifica immediata, con la relativa adozione delle misure appropriate, dovrebbe essere la regola. Dal secondo anno dal collaudo, il sistema della Norma SIA 118 è identico al sistema del CO, che impone la notifica immediata.
Gli obblighi degli architetti e ingegneri coinvolti varia dal sistema applicabile, sia per le prestazioni da fornire, sia per quanto riguarda i termini. In merito alle prestazioni da fornire, il sistema del CO non impone all’architetto o all’ingegnere alcun obbligo di assistenza dopo il collaudo. Per contro, il sistema dei Regolamenti SIA impone loro una serie di obblighi contrattuali. Ad esempio per l’architetto, l’art. 4.53 SIA 102, ed. 2003, definisce le prestazioni di base a suo carico, segnatamente la raccolta, l’allestimento e l’aggiornamento degli elenchi dei difetti riscontrati fino alla scadenza del periodo di notifica di due anni, l’organizzazione dei lavori di eliminazione dei difetti in collaborazione con gli specialisti e la convocazione delle imprese e dei fornitori per l’eliminazione dei difetti e la sorveglianza di tali lavori. Il Regolamento SIA non entra nel dettaglio del tempo da investire o del tipo di lavoro esatto da svolgere. I limiti sono in parte deducibili dalla lista di prestazioni da concordare in modo particolare. Analoga lista è prevista per l’ingegnere civile quale direttore generale (art. 4.1.53 SIA 103) e per gli specialisti (art. 4.53 SIA 108).
In merito ai termini da rispettare per non perdere i diritti di garanzia, il sistema non è di immediata comprensione. Le varianti sono diverse: fattispecie assoggettata al sistema del CO, al sistema della Norma SIA 118, al sistema dei Regolamenti SIA 102 a 112 o a un altro sistema definito ad hoc dalle parti? Presenza di un difetto in una costruzione immobiliare (garanzia di 5 anni, giusta l’art. 371 cpv. 2 CO) o a un’altra opera (garanzia di 2 anni, giusta l’art. 371 cpv. 1 CO)? Le parti hanno definito un periodo di reclamo dei difetti, ad esempio di 2 anni, giusta l’art. 172 cpv. 1 SIA 118, o il periodo non è stato definito o ha un’altra durata? Vista la giurisprudenza del Tribunale federale che ha già avuto modo di rendere responsabile un professionista che non aveva reso attento il committente del sistema dei termini per i diritti di garanzia applicabile al caso concreto, causandogli la perdita dei diritti di garanzia e dovendogli risarcire i danni subiti (nettamente superiori al costo della riparazione del difetto), gli architetti e gli ingegneri devono conoscere il sistema applicabile al caso concreto e saper consigliare il committente.